§ 23. L.R. 19 settembre 1974, n. 61. Norme per la
protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea (1).
1. Sono considerati elementi esemplari delle
biocenosi del territorio laziale le seguenti specie botaniche erbacee ed arbustive rare o
particolarmente notevoli:
Adenocarpus complicatus J. Gay - Ginestrella
glandulosa.
Agrotis albula (canina) Montelucci - Capellini.
Allium margaritaceum S. et S. - Aglio
margaritaceo.
Ambrosia marittima L. - Ambrosia.
Ammophila arenaria - Sparto pungente.
Andrahne telephioides L. - Porcellana greca.
Arisarum proboscideum Savib - Arisro codato, Gilico
codato.
Asplenium javorkeanum Vida - Felce rugginella, Asplenia di
Javork
Athamanta sicula L. - Finocchiella di Sicilia.
Berteroa obliqua DC - Alisso obliquo.
Biscutella didyma L. - Biscutella didima.
Bupleurum rollii Montelucci - Bupleuro del Rolli.
Cardamine chelidonia L. - Cardamine balcanica, Billeri
Balcanico.
Cardamine graeca L. - Cardamine greca, Billeri greco.
Cirsium monspessulanum Hill - Cardo di Montpellier.
Claudium mariscus R Br - Panicastrella di palude.
Corrigiola litoralis L. - Corrigiola marina
Crepis lacera Ten. vel Crepis latialis
Seb. -
Radichiella del Lazio.
Crocus imperati Ten. - Zafferano napoletano.
Cynoglossum apenninum L. - Lingua di cane
dellAppennino.
Cynoglossum magellense Ten. - Lingua di cane della Maiella
Cytisus spinescens Presl - Ginestrella spinosa.
Diotis maritima Desf. - Margherita delle dune.
Erinus alpinus L. Erino delle Alpi.
Euphorbia coralloides L. - Euforbia corallina.
Ferula glauca L. - Ferula azzurrina, Finocchiaccio
azzurrino.
Fritillaria persica L. - Giglio persiano, Giglio susino,
Pennacchio persiano.
Galanthus nivalis L. - Bucaneve.
Galium cinereum All. - Caglio cenerino.
Geropogon glaber L. - Dente di cane glabro. L. - Dente di cane glabro.
Helichrysum saxatile Mors - Elicriso delle pietre.
Hesperis oblongipetale Borb. - Violacciocca laziale.
Hyacinthus pendulinus Chiov. - Giacinto pendulo.
Hypochaeris rubertia Fiori - Radicchiella di montagna.
Iberis rollii A. Terr. - Iberide del Rolli.
Imperata cylindrica P.B. - Pennacchi di palude.
Iris olbiensis Henon - Iride di Olbia, Gaggiolo di Olbia.
Juniperus oxycedrus zufescens LK. - Ginepro rosso.
Kunadmannia sicula DC. - Finocchiella di Sicilia.
Lilium bulbiferum croceum Chaix - Giglio rosso.
Limonium multiforme Pignatti - Statice multiforme.
Linaria pilosa Vis. (in Cufodontis) - Linaria irsuta.
Mandragora autumnalis Bert. - Mandragora.
Medicago cuneata Woods - Erba medica cuneata
Medicago muricoleptis Tin - Erba medica aculeata.
Medicago scutellata Mill. - Erba medica scutellata.
Milium virescens Fiori - Miglio verdeggiante.
Myoporum insulare R. Br. - Mioporo delle isole.
Onosma columnae Lac. - Giglio caprino giallo, Orchidea
giallo-pallida.
Orchis sulphurea L. vel Orchis romana Seb. - Orchidea
romana.
Osmunda regalis L. vel Orchis romana Seb. - Orchidea
romana.
Paeonia corallina Rtz. - Peonia corallina.
Polygonum romanum Jacq. - Poligono romano.
Poterium spinosum L. - Ranuncolo malefico, Sardonia.
Ribes multiflorum Kit. - Ribes selvatico.
Salvia haemathodes tiberina Mauri - Salvia del Tevere.
Schoenus nigricans L. - Giunco nero.
Sedum caespitosum DC - Pinocchiella cespitosa.
Senecio apenninus Tausch - Calderugia degli appennini.
Senecio Leucanthemifolius Poir. - Calderugia margherita.
Serratula cichoracea DC. - Serratula.
DC. - Serratula.
Silene catholica Ait. - Silene cattolica.
Stapphylea pinnata L. - Lacrime di Giobbe, Borsolo.
Stenbergia lutea Ker et Gawl. - Zafferano giallo.
Styrax officinalis L. - Storace, Armella.
Taxus baccata L. - Tasso.
Teucrium fruticans L. - Erba querciola arbustiva.
Thimus vulgaris L. - Serpollino, Timo.
Ulex europaeus L. - Ginestrone spinoso.
Velezia rigida L. - Velezia eretta.
Verbascum niveum Ten. - Tasso barbasso bianco, Barabasco
bianco.
Verbascum viminale Guss - Tasso barbasso vimineo, Barabasco
vimineo.(*)
2. Nel territorio regionale è consentita la raccolta
complessiva giornaliera pro-capite di non più di cinque assi fiorali di tutte le piante
spontanee delle specie di cui allart. 1, restando comunque interdetta
lestirpazione della pianta o lasportazione di altra parte di essa.
Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di un
diritto reale di godimento sul fondo o al locatario, o sub-locatario, o infine ai
familiari e dipendenti di questi, per la raccolta a proprio uso delle specie coltivate e
di quelle infestanti i terreni coltivati.
3. E vietata la raccolta o la detenzione
ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle seguenti specie
molto rare o in via di estinzione:
Aspholedine lutea Rchb. - Asfodelo giallo.
Biarum tennifolium Scott. - Aro protocenozoico, Aro a
foglie strette.
Carex grioletti Roem. vel Carex grissea Viv. -
Carice grigia, Carice di Grioleti.
Chamaerops humilis L. - Palma nana, Palma di S. Pier
Martire.
Daphne oleaefolia Lam. - Olivella.
Ilex aquifolium L. - Agrifoglio.
Linaria purpurea Mill. - Linaria violacea.
Linaria rubrifolia Rob. et Cast. - Linaria a foglie rosse.
Narcissus poeticus L. - Narciso dei poeti. L. - Narciso dei poeti.
Pancratium maritimum L. - Narciso marino.
Vitex agnus castus - Agnocasto, Vitice.
4. Chiunque intenda raccogliere parti di piante della
specie:
Atropa belladonna L. - Belladonna;
Urginea maritima Bak. - Squilla, Scilla marittima, Cipolla
marina, dichiarate officinali dal R.D. 26 maggio 1932, n. 772, dovrà provvedersi di
apposita autorizzazione in carta libera che, ai sensi del R.D. 30 marzo 1933, n. 675, gli
sarà rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, previo parere obbligatorio e
vincolante dellAssessore regionale allAgricoltura(**).
5. LAssessore regionale allAgricoltura(**) può autorizzare, con decreto motivato e previo pagamento
allerario regionale di una tassa di concessione di lire diecimila, i soggetti di cui
allart. 2, comma secondo, alla raccolta anche delle piante delle specie di cui
allart. 3 per fini ritenuti degni di tutela nonché, senza onere di tassa, istituti
scientifici pubblici o riconosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette,
previa autorizzazione degli aventi diritto sul fondo di cui allart. 2, comma
secondo.
Lautorizzazione è personale; essa deve indicare la durata
del permesso, la località della raccolta, le parti di pianta di cui si concede la
raccolta nonché la quantità e la qualità delle piante di cui si consente la raccolta
stessa.
6. Nel territorio della Regione è vietato offrire in
vendita o commerciare le piante spontanee appartenenti alle specie protette.
Le piante protette provenienti da apposite colture debbono essere
accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal floricultore.
7. Sono incaricati dellosservanza della presente
legge gli organi di sicurezza pubblica, di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e
la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi.
Provvedono altresì allosservanza della legge e alla
propaganda dei principi informatori di essa gli Ispettori Ecologici Onorari, nominati ad
quinquennium e rinnovabili dallAssessore regionale allAgricoltura(**), su proposta di almeno tre consiglieri regionali, la prima
volta, e a domanda dellinteressato le successive, tra i soci idonei delle sezioni
regionali della Società Botanica Italiana, Società Italiana di Biogeografia,
Associazione Nazionale Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Touring Club Italiano,
Federazione Nazionale Pro Natura Italica, Associazione Italiana per il Word Wildlife Fund
o Fondo Mondiale della Natura.
Gli Ispettori Ecologici Onorari, muniti di un distintivo recante
la legenda :"Regione Lazio - Assessorato allAgricoltura - Ispettore Ecologico
Onorario" circondante lo stemma della Regione e di una tessera di riconoscimento
firmata dallAssessore allAgricoltura(**),
quali incaricati di pubblico servizio, identificano i trasgressori e redigono processo
verbale delle violazioni, eventualmente constatate, della presente legge, informandone
immediatamente lAssessorato nonché richiedono, se del caso, sotto la propria
personale responsabilità, lintervento della forza pubblica.
Gli Ispettori Ecologici Onorari hanno facoltà dinviare
allAssessorato allAgricoltura(**) proposte
relative alla migliore conservazione dellambiente naturale della Regione e vengono
dispensati, con provvedimento motivato, dallAssessore medesimo.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
artt. 2, 3, 4
e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire quindicimila
allerario regionale ed alla confisca amministrativa delle piante raccolte.