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LEGGE REGIONALE N.10 DEL 17.01.1980 PUGLIA LATTO È SUDDIVISO IN 0005 UNITÀ DOCUMENTO FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25.1.1980 N.7 PREMESSA: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: TITOLO ATTO: "INTERVENTI STRAORDINARI PER RICOSTRUIRE I BOSCHI, LE COLTURE E IL PATRIMONIO DANNEGGIATI DAGLI INCENDI VERIFICATISI IL 19 LUGLIO 1978"
Articolo 1 (Finalità) Allo scopo di favorire la ripresa della produttività nelle zone agrarie e forestali danneggiate dallincendio verificatosi il 19 luglio 1978 nei territori dei Comuni costituenti la Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, è istituito un regime straordinario di interventi a favore dei Comuni e/o degli operatori agricoli proprietari dei beni danneggiati, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.
Articolo 2 (Tipologia degli interventi) Il regime di interventi di cui al presente articolo consiste nella facoltà di concedere, anche per iniziative di ricostituzione, ricostruzione, riparazione o ripristino già realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge:
Qualora i beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma non provvedono entro il termine stabilito dallorganismo delegato territorialmente competente ad iniziare le opere, esse verranno eseguite nella misura ritenuta necessaria a cura dei suddetti organismi delegati. Alle opere di sua competenza, la Regione provvede attraverso i propri organi tecnici ai sensi del settimo comma dellart. 8 della legge regionale 18-7-74 n.25. I contributi di cui alla lettera b) del primo comma possono essere concessi quando il danno sofferto dallazienda abbia assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza fondiaria ed economica del complesso aziendale, di guisa che la ricostruzione e/o riparazione comportino un sacrificio obiettivamente non sopportabile dalloperatore agricolo. Non sono ammissibili ai contributi le iniziative che abbiano già beneficiato del medesimo tipo di aiuto da parte di enti pubblici.
Articolo 3 (Estensione delle provvidenze ai restanti territori della Regione) I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche nei territori diversi da quelli dei Comuni costituenti la Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, a condizione che sussista adeguata documentazione, acquisita dagli interessati al momento dellevento calamitoso, atta a comprovare la sua dipendenza dallincendio verificatosi.
Articolo 4 (Delega delle funzioni) Nei territori di cui allart. 1 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonché alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate alla Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale. In caso di inerzia nellesercitare le funzioni delegate, il Presidente della Giunta regionale invita lente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso i propri uffici competenti per territorio. La Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale trasmette annualmente alla Giunta Regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30-5-1977 n.17 e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari raggiunti nellesercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto debitamente documentato delle somme erogate. In caso di inerzia, il Presidente della Giunta regionale invita lente a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali alleffettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario "ad acta". Nei territori di cui allart. 3 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonché alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate ai responsabili degli Uffici provinciali allagricoltura della Regione, che le esercitano nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale.
Articolo 5 (Autorizzazioni di spesa e assegnazione delle somme) Per lattuazione degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata: -la spesa di L.400 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, comprensiva degli oneri di finanziamento calcolati nella misura del 5% a favore della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale; -la spesa di L.50 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981 a favore dei responsabili degli Uffici provinciali allagricoltura della Regione. La determinazione della quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 avverrà in sede di approvazione dei relativi bilanci regionali di previsione. Le assegnazioni a favore della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale sono disposte per ciascun anno in ununica soluzione, entro 30 giorni dallentrata in vigore della legge di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione, con deliberazione della Giunta regionale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fato obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.
Data a Bari, addì 17 gennaio 1980.
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