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L'incendio di Castelfusano: La parola alla magistratura
La denuncia dell'Oikos


 

Ecc.ma PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

ESPOSTO- DENUNCIA

 

L’Associazione OIKOS organizzazione di volontariato iscritta ai registri regionali del Lazio con DPRGRL 2167/94, DPGRL 1714/97, Prot 1097/5.09.97 (ex LR 29/93) e all’albo delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile con DPRGL 148/90 (ex LR 37/85) nella persona del Segretario prof Alfonso D’Ippolito responsabile legale pro-tempore della associazione medesima nato a Pollutri il 21.11.1954 ed ivi residente in via San Rocco 34.

 

PREMESSO CHE

- A norma dell’an, 9, l° comma, Legge n. 47/1.03.1975 nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi del personale de Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità

- La Giunta Regionale del Lazio con delibera n 529 del 22.02. 2000 individua il periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l’anno 2000 tra il 15 giugno e il 17 settembre

- la medesima Giunta regionale invita e autorizza le autorità locali competenti a dare la massima pubblicità a quanto prescritto nella succitata deliberazione mediante la pubblica affissione di manifesti o ricorrendo ai locali mezzi di comunicazione per ribadire gli obblighi e i divieti stabiliti.

- nella succitata delibera si stabilisce altresì all’ art 6 che "Tutti gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il più possibile l’insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso vengono prescritti i seguenti interventi preventivi : perimetrazione con solchi di aratro di fondi a rischio; ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito; ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS; FS; amministrazioni provinciali e comunali ) della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali e autostradali e ferroviarie.

- La delibera sopracitata aggiunge che i proprietari e possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili per negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite

- I Sindaci e le Autorità locali, ciascuno nei territori e negli ambiti di rispettiva competenza, anche nella loro qualità di Autorità locali di protezione civile ai sensi dell’ art 15 della legge 24/02/1992 n 225, sono tenuti a far osservare gli obblighi e a far rispettare i divieti sopra elencati in quanto legalmente disposti dall‘Autorità competente.

- La delibera della Giunta regionale del Lazio sopracitata è ribadita nel territorio comunale romano con ordinanza di cui l'amministrazione capitolina non ha pubblicizzato gli estremi e i contenuti . L’atto in parola non è, infatti, reperibile, allo stato attuale in alcuno degli strumenti di comunicazione utilizzati dalla amministrazione comunale (televideo comunale, internet etc).

- Per effetto della ordinanza comunale le opere di prevenzione previste dall’art 6 della richiamata deliberazione regionale devono essere, comunque, eseguite non oltre il 15 giugno. (ovvero il primo giugno, qualora si sia inteso estendere, mediante la delibera comunale, l'inizio del periodo di grave pericolosità a tale data)

- In data 6 giugno 2000 l’ associazione denunciante indirizzava mediante la stampa un appello al Sindaco di Roma a pubblicizzare nelle scuole della Capitale i divieti e gli obblighi per la prevenzione degli incendi che ogni cittadino è tenuto a rispettare , chiarendo in termini chiari quali comportamenti agire per difendere il patrimonio boschivo e naturale nella città

 

ESPONE

 

- Il comune di Roma non risulta aver pubblicizzato la sua ordinanza di prevenzione degli incendi né ha dato alcuna risposta all'appello-stampa della associazione esponente né ha dato riscontro al fax urgente che l'esponente ha inviato al Sindaco di Roma e agli uffici capitolini in data 22 maggio e 7 luglio 2000.

- Nel territorio comunale di Roma nella giornata di martedì 4 luglio un episodio di incendio si è sviluppato all’interno della Pineta di Castelfusano, area protetta del Comune di Roma che fa parte della Riserva naturale del Litorale Romano, istituita da apposito decreto del 1991

- In tale territorio risulta attivato da parte del Comune di Roma un servizio antincendio svolto dal Servizio Giardini, che si avvale di una postazione antincendio e dell'uso di autobotti

- Nel 1999 a sostegno delle attività delle Comune erano state varate convenzioni con le organizzazioni di volontariato Centro Zeta e Aval che prevedevano compiti di informazione, avvistamento ed eventuali primi interventi sui focolai.
Tali convenzioni non sono state rinnovate dagli Uffici Competenti, all'atto dell'episodio descritto

Il focolaio di incendio, sviluppatosi nella mattinata del 4 luglio intorno alle 11 del mattino, pare essersi originato nei pressi della postazione antincendio del Servizio Giardini e si è propagato, all’interno della zona boscata, devastando essenze alberi di alto fusto, essenze arbustive e arboree e danneggiando complessivamente oltre 400 ettari di territorio, distruggendo baracche, impianti, abitazioni e provocando la morte di animali selvatici, domestici e di 8 cavalli.

 

OSSERVA

- Il rischio della pineta di Castelfusano era stato evidenziato già da tempo anche negli Uffici Capitolini. Nel 1998 ad esempio, in una seduta della commissione consiliare per l’ambiente svolta in Campidoglio il 22 settembre 1998, il Perito Industriale Coordinatore Ladogana, dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma, appositamente convocato per esaminare il grave problema degli incendi, faceva notare "che è stata la Circoscrizione XIII la più colpita con ben il 50% degli incendi del territorio comunale e scendendo nel particolare la pineta di Castelfusano." E che inoltre " i danni maggiori li subisce la macchia mediterranea che è la vegetazione più soggetta agli incendi e che è, per di più, difficile da ricreare essendo di sviluppo naturale." Nella stessa seduta il presidente Luigi Nieri faceva notare che, "dall’esame dei tabulati, emerge che è il mese di luglio il mese a più alto rischio di incendi".

Lo stesso Nieri aggiungeva " che sono emerse da quanto riferito dai tecnici due cose: 1°) non è stata mai fatta una campagna di educazione sulle cause e sulla dinamica degli incendi ; 2) è necessario un incontro con l’Assessorato dell’Ambiente sul problema del rimboschimento dei parchi e delle aree danneggiate dal fuoco e chiedeva ,quindi, quale era l’organizzazione dell’Ufficio Protezione Civile e il servizio delle Associazioni di volontariato".

- La gravità degli eventi descritti è stata determinata dal non rispetto degli obblighi descritti dall’art 6 della richiamata deliberazione regionale nonché dell’ordinanza del sindaco di Roma di cui non ci conoscono gli estremi che impone alla amministrazione stessa gli obblighi di ripulitura su terreni di sua proprietà e/o competenza

- Il sistema di vigilanza del servizio Giardini svolto all’interno della Pineta non sembra comprendere compiti di prevenzione. Non erano, inoltre stati predisposti, adeguati e/o sufficienti interventi di sfalcio della vegetazione infestante o interventi di bonifica delle numerose situazioni di degrado e incuria.

Il fatto di non aver predisposto da parte del Comune di Roma e del servizio Giardini nell’ambito del periodo definito a rischio, un sistema di vigilanza antincendio autonomo, ai sensi di quanto descritto in premessa, appare grave omissione rispetto a un rischio ambientale, comunque esistente, all’interno di un ecosistema di rilevante interesse ambientale e per le condizioni di vita di migliaia di cittadini romani .

 

CHIEDE

- di verificare l’operato dell’Amministrazione comunale di Roma, del Servizio Giardini, di cittadini privati o di altri Enti a qualsiasi titolo coinvolti nella proprietà o nella gestione dell’area colpita dall’incendio, in merito al rispetto delle normative di prevenzione degli incendi boschivi descritte nella premessa, valutando se, alla luce delle considerazioni qui esposte , a carico dei sopradescritti enti pubblici e/o dei privati possono ravvisarvi ipotesi di reato, procedendo , altresì, ove ne ricorrano i presupposti nei confronti di quanti codesta Ecc.ma procura della repubblica riterrà responsabili di inadempienze e/o omissioni.

- di verificare il ruolo svolto dal Comune di Roma e della direzione del Servizio Giardini nonchè le responsabilità dei citati soggetti in merito a quanto sottoriportato :

- mappatura delle aree a rischio ai fini di Enti, proprietari o titolari di dette aree ad effettuare gli interventi preventivi previsti dalle richiamate disposizioni di legge

- servizio di sorveglianza sul territorio del Parco di Castelfusano

- mancata predisposizione delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato entro  l'inizio dello stato di grave pericolosità per il rischio degli incendi .

valutando se le eventuali omissioni rispetto a un rischio ambientale, comunque esistente, all’interno di una Riserva naturale di rilevante pregio e interesse, non possano essere considerate come gravi inadempienze in merito alle funzioni svolte e ai servizi che dovevano essere organizzati .

- di verificare la effettiva emanazione, nell'ambito del territorio cittadino di Roma, della ordinanza comunale in merito alla prevenzione degli incendi , individuando tempi di approvazione, modalità e tempi di diffusione, avendo cura di verificare se la mancata o inadeguata diffusione della citata ordinanza non sia ascrivibile ai reati di omissione negli atti di ufficio

valutando se le eventuali irregolarità, inadempienze e/o omissioni riscontrate non vadano a costituire ipotesi di reato, nell’ambito del concorso in danneggiamento di beni ambientali, di disastro ambientale, o di ogni altra ipotesi di reato che codesta ecc.ma Procura della repubblica potrà constatare.

 

CHIEDE

altresì, a norma degli artt. 90 , 406 e 408 c.p.p., di essere sentito per fornire elementi di prova nonché di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari e/o dell’eventuale richiesta di archiviazione della presente istanza..

 

( prof Alfonso D’IPPOLITO)

 

 

 

     

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