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L'incendio di
Castelfusano: La parola alla magistratura
La denuncia dell'Oikos
Ecc.ma PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
ESPOSTO- DENUNCIA
L’Associazione OIKOS organizzazione di volontariato iscritta ai registri
regionali del Lazio con DPRGRL 2167/94, DPGRL 1714/97, Prot 1097/5.09.97 (ex LR
29/93) e all’albo delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo
della protezione civile con DPRGL 148/90 (ex LR 37/85) nella persona del
Segretario prof Alfonso D’Ippolito responsabile legale pro-tempore della
associazione medesima nato a Pollutri il 21.11.1954 ed ivi residente in via San
Rocco 34.
PREMESSO CHE
- A norma dell’an, 9, l° comma, Legge n. 47/1.03.1975
nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore le
amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi del personale de
Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione
della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave
pericolosità
- La Giunta Regionale del Lazio con delibera n 529 del
22.02. 2000 individua il periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l’anno
2000 tra il 15 giugno e il 17 settembre
- la medesima Giunta regionale invita e autorizza le autorità locali
competenti a dare la massima pubblicità a quanto prescritto nella succitata
deliberazione mediante la pubblica affissione di manifesti o ricorrendo ai
locali mezzi di comunicazione per ribadire gli obblighi e i divieti stabiliti.
- nella succitata delibera si stabilisce altresì all’ art 6 che "Tutti
gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari,
prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il
più possibile l’insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso
vengono prescritti i seguenti interventi preventivi : perimetrazione con
solchi di aratro di fondi a rischio; ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o
arbustiva delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito;
ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS; FS; amministrazioni
provinciali e comunali ) della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente
lungo le scarpate stradali e autostradali e ferroviarie.
- La delibera sopracitata aggiunge che i proprietari e possessori a
qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno
ritenuti responsabili per negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni
impartite
- I Sindaci e le Autorità locali, ciascuno nei territori e negli ambiti di
rispettiva competenza, anche nella loro qualità di Autorità locali di
protezione civile ai sensi dell’ art 15 della legge 24/02/1992 n 225,
sono tenuti a far osservare gli obblighi e a far rispettare i divieti sopra
elencati in quanto legalmente disposti dall‘Autorità competente.
- La delibera della Giunta regionale del Lazio sopracitata è ribadita nel
territorio comunale romano con ordinanza di cui l'amministrazione capitolina
non ha pubblicizzato gli estremi e i contenuti . L’atto in parola non è,
infatti, reperibile, allo stato attuale in alcuno degli strumenti di
comunicazione utilizzati dalla amministrazione comunale (televideo comunale,
internet etc).
- Per effetto della ordinanza comunale le opere di
prevenzione previste dall’art 6 della richiamata deliberazione regionale
devono essere, comunque, eseguite non oltre il 15 giugno. (ovvero il primo
giugno, qualora si sia inteso estendere, mediante la delibera comunale,
l'inizio del periodo di grave pericolosità a tale data)
- In data 6 giugno 2000 l’ associazione denunciante indirizzava mediante la
stampa un appello al Sindaco di Roma a pubblicizzare nelle scuole della
Capitale i divieti e gli obblighi per la prevenzione degli incendi che ogni
cittadino è tenuto a rispettare , chiarendo in termini chiari quali
comportamenti agire per difendere il patrimonio boschivo e naturale nella
città
ESPONE
- Il comune di Roma non risulta aver pubblicizzato la sua
ordinanza di prevenzione degli incendi né ha dato alcuna risposta
all'appello-stampa della associazione esponente né ha dato riscontro al fax
urgente che l'esponente ha inviato al Sindaco di Roma e agli uffici capitolini
in data 22 maggio e 7 luglio 2000.
- Nel territorio comunale di Roma nella giornata di martedì 4 luglio un
episodio di incendio si è sviluppato all’interno della Pineta di
Castelfusano, area protetta del Comune di Roma che fa parte della Riserva
naturale del Litorale Romano, istituita da apposito decreto del 1991
- In tale territorio risulta attivato da parte del Comune di Roma un
servizio antincendio svolto dal Servizio Giardini, che si avvale di una
postazione antincendio e dell'uso di autobotti
- Nel 1999 a sostegno delle attività delle Comune erano state varate
convenzioni con le organizzazioni di volontariato Centro Zeta e Aval che
prevedevano compiti di informazione, avvistamento ed eventuali primi
interventi sui focolai.
Tali convenzioni non sono state rinnovate dagli Uffici Competenti, all'atto
dell'episodio descritto
Il focolaio di incendio, sviluppatosi nella mattinata del 4
luglio intorno alle 11 del mattino, pare essersi originato nei pressi della
postazione antincendio del Servizio Giardini e si è propagato, all’interno
della zona boscata, devastando essenze alberi di alto fusto, essenze arbustive e
arboree e danneggiando complessivamente oltre 400 ettari di territorio,
distruggendo baracche, impianti, abitazioni e provocando la morte di animali
selvatici, domestici e di 8 cavalli.
OSSERVA
- Il rischio della pineta di Castelfusano era stato
evidenziato già da tempo anche negli Uffici Capitolini. Nel 1998 ad esempio,
in una seduta della commissione consiliare per l’ambiente svolta in
Campidoglio il 22 settembre 1998, il Perito Industriale Coordinatore Ladogana,
dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma, appositamente
convocato per esaminare il grave problema degli incendi, faceva notare "che
è stata la Circoscrizione XIII la più colpita con ben il 50% degli incendi
del territorio comunale e scendendo nel particolare la pineta di Castelfusano."
E che inoltre " i danni maggiori li subisce la macchia mediterranea che
è la vegetazione più soggetta agli incendi e che è, per di più, difficile
da ricreare essendo di sviluppo naturale." Nella stessa seduta il
presidente Luigi Nieri faceva notare che, "dall’esame dei tabulati,
emerge che è il mese di luglio il mese a più alto rischio di incendi".
Lo stesso Nieri aggiungeva " che sono emerse da quanto
riferito dai tecnici due cose: 1°) non è stata mai fatta una campagna di
educazione sulle cause e sulla dinamica degli incendi ; 2) è necessario un
incontro con l’Assessorato dell’Ambiente sul problema del rimboschimento
dei parchi e delle aree danneggiate dal fuoco e chiedeva ,quindi, quale era l’organizzazione
dell’Ufficio Protezione Civile e il servizio delle Associazioni di
volontariato".
- La gravità degli eventi descritti è stata determinata dal non rispetto
degli obblighi descritti dall’art 6 della richiamata deliberazione regionale
nonché dell’ordinanza del sindaco di Roma di cui non ci conoscono gli
estremi che impone alla amministrazione stessa gli obblighi di ripulitura su
terreni di sua proprietà e/o competenza
- Il sistema di vigilanza del servizio Giardini svolto all’interno della
Pineta non sembra comprendere compiti di prevenzione. Non erano, inoltre stati
predisposti, adeguati e/o sufficienti interventi di sfalcio della vegetazione
infestante o interventi di bonifica delle numerose situazioni di degrado e
incuria.
Il fatto di non aver predisposto da parte del Comune di Roma e del servizio
Giardini nell’ambito del periodo definito a rischio, un sistema di vigilanza
antincendio autonomo, ai sensi di quanto descritto in premessa, appare grave
omissione rispetto a un rischio ambientale, comunque esistente, all’interno di
un ecosistema di rilevante interesse ambientale e per le condizioni di vita di
migliaia di cittadini romani .
CHIEDE
- di verificare l’operato dell’Amministrazione comunale
di Roma, del Servizio Giardini, di cittadini privati o di altri Enti a
qualsiasi titolo coinvolti nella proprietà o nella gestione dell’area
colpita dall’incendio, in merito al rispetto delle normative di prevenzione
degli incendi boschivi descritte nella premessa, valutando se, alla luce delle
considerazioni qui esposte , a carico dei sopradescritti enti pubblici e/o dei
privati possono ravvisarvi ipotesi di reato, procedendo , altresì, ove ne
ricorrano i presupposti nei confronti di quanti codesta Ecc.ma procura della
repubblica riterrà responsabili di inadempienze e/o omissioni.
- di verificare il ruolo svolto dal Comune di Roma e della direzione del
Servizio Giardini nonchè le responsabilità dei citati soggetti in merito a
quanto sottoriportato :
- mappatura delle aree a rischio ai fini di Enti, proprietari o titolari
di dette aree ad effettuare gli interventi preventivi previsti dalle
richiamate disposizioni di legge
- servizio di sorveglianza sul territorio del Parco di Castelfusano
- mancata predisposizione delle convenzioni con le organizzazioni di
volontariato entro l'inizio dello stato di grave pericolosità per il
rischio degli incendi .
valutando se le eventuali omissioni rispetto a un rischio ambientale,
comunque esistente, all’interno di una Riserva naturale di rilevante pregio
e interesse, non possano essere considerate come gravi inadempienze in merito
alle funzioni svolte e ai servizi che dovevano essere organizzati .
- di verificare la effettiva emanazione, nell'ambito del territorio
cittadino di Roma, della ordinanza comunale in merito alla prevenzione degli
incendi , individuando tempi di approvazione, modalità e tempi di diffusione,
avendo cura di verificare se la mancata o inadeguata diffusione della citata
ordinanza non sia ascrivibile ai reati di omissione negli atti di ufficio
valutando se le eventuali irregolarità, inadempienze e/o omissioni
riscontrate non vadano a costituire ipotesi di reato, nell’ambito del
concorso in danneggiamento di beni ambientali, di disastro ambientale, o di
ogni altra ipotesi di reato che codesta ecc.ma Procura della repubblica potrà
constatare.
CHIEDE
altresì, a norma degli artt. 90 , 406 e 408 c.p.p., di
essere sentito per fornire elementi di prova nonché di essere informato dell’eventuale
richiesta di proroga delle indagini preliminari e/o dell’eventuale richiesta
di archiviazione della presente istanza..
( prof Alfonso D’IPPOLITO)
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