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Comune di Roma

 Ordinanza del sindaco n 125 25 MAGGIO 2006

  

IL SINDACO

               Premesso che ai sensi dell’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225 il sindaco è autorità comunale di Protezione civile;

                che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n 112 attribuisce ai Comuni, tra l’altro le funzioni relative all’attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

                che, in considerazione delle caratteristiche del territorio comunale e della presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio ambientale, il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo, sentito il Corpo Forestale dello Stato e in vista dell’emanazione della Deliberazione Regionale in materia, viene individuato tra il 1 giugno e il 30 settembre 2006;

  vista la Legge regionale n 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e s.m.i.;
visto il D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 es.m.i.;
visto il D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato delle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59 es. m.i.;

visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, “Testo unico riguardante l’ordinamento degli enti Locali” es.m.i;
vista la legge n.353 del 21 novembre 2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi” es.m.i.
visto l’art. 38 “Bruciatura stoppie” della Legge regionale n.17 del 2 maggio 1995 es. m.i.;
vista la legge regionale n.14 del 6 agosto 1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile es. m.i.;
visto il D.P.R. n. 194 dell’8 febbraio 2001 “Regolamento di disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

 

ORDINA

 In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate e cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, compiereazioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
Il periodo di massima pericolosità, visto quanto specificato dall’articolo 3, comma 5, della legge 21 novembre 2000 n. 353, viene individuato tra il 01 giugno e il 30 settembre 2006  nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio a prato pascolo.

E’ vietato in tutto il territorio del comune di Roma sino al 30 settembre 2006 bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato.
A questo fine, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 38 comma 1, per abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al Comando della Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, la quale non abbia espressamente e formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.
Entro il massimo termine di cinque giorni, l’autorizzazione può essere concessa esplicitamente, ma con l’aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.
La disciplina di cui al comma 1 Legge 71/95 art. 38 vige dal 1° marzo al 30 settembre. La disciplina di cui al comma 2 Legge 17/95 art. 38 è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni.
              Nella domanda al Comando della Stazione del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, che dovrà essere presentata con modalità che garantiscono la certezza della data, dovranno essere specificati:

a)     generalità dell’esecutore e/o del responsabile dell’operazione di abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l’abbruciamento medesimo;

b)      ubicazione del terreno sul quale l’abbruciamento avrà luogo.

c)      Data, ora di inizio e presunta ora del termine.

d)     Numero e nominativi delle persone impiegate nell’operazione.

e)     Attrezzature e dispositivi impiegati per evitare il rischio di propagazione di incendi quali:
- perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di adeguata larghezza;
- attuazione delle procedure per settori e controvento eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzature antincendio;
- altri eventuali interventi preventivi da disporre a seconda dei casi specifici;- evitare le operazioni in caso di eventuali motivi ostantivi, quali ad esempio la contingente presenza di forte vento.

I divieti e le sanzioni di cui al presente provvedimento si applicano anche a tutti i terreni boscati o cespugliosi del territorio del Comune di Roma.

             E’ vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e aduna distanza inferiore a 50 metri da essi.
           Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi, solo dall’alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:

a)     l’accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee a dette attività e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio Assessorato all’ambiente che accerti l’idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;

b)     l’accensione dei fuochi, allo scopo  di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resa subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c)      per l’accensione di fuochi le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

d)     per l’accensione dei fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

         Nel periodo di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, le Autorità Forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.
        Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1)     perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di :

a)     terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale  vegetale, erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinati con boschi e/o vie di transito;

b)     terreni coltivati a cereali

c)      terreni incolti

2)     le operazioni di interramento delle stoppie di cereali debbono avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e  comunque concludersi non oltre il giorno 20 luglio 2006;

3)     ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva ( fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge  Regionale 19 settembre 1974 n 61 )  delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

4)     ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale  19/09/1974 n 61 ) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

5)     graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade. Per una   fascia di almeno 10 – 20 metri di profondità ( in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione d’incendi rispetto ai boschi governati a ceduo). Nelle aree e nei periodi di “ grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo e di “ allerta”  sono vietate inoltre ai sensi dell’articolo 10, comma 5 ) della Legge 21 novembre 2000 n 353 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.

       I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
       La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353

 

ORDINA ALTRESI’

 All’ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, d’intesa con il Dipartimento X, di procedere alla redazione del modello organizzativo delle strutture di intervento, sia istituzionali che di volontariato, nonché alla definizione delle procedure, alle quali saranno indicati i compiti di ciascuna componente coinvolta, a cui attenersi per tutto il periodo di massima pericolosità che va dal 1 giugno al 30 settembre 2006.

  

IL SINDACO

 

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